IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il regio decreto 26 marzo 1911, n. 435, con il quale sono state stabilite norme per la conservazione e l'amministrazione del palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour; Considerata la necessita' di apportare modifiche alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 2 del citato regolamento per quanto attiene alla presidenza della commissione cui e' devoluta l'amministrazione e manutenzione di detto edificio, in maniera da renderla automaticamente corrispondente alla reale utilizzazione dell'immobile medesimo; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 2 del regio decreto 26 marzo 1911, n. 435, e' sostituito dal seguente: "La commissione e' presieduta dal presidente della Corte di cassazione o dal magistrato da lui delegato; l'ufficio di segreteria e' disimpegnato dal funzionario di cancelleria o di segreteria.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1992 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 7 AVVERTENZA: (1) Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per il testo vigente dell'art. 2 del R.D. n. 435/1911 si veda in nota all'art. 1. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: (( - Il testo dell'art. 2 del R.D. n. 435/1911, come modificato dall' art. 1 del D.P.R. 11 agosto 1991, n. 291, e dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 2. - La commissione e' composta da un numero di magistrati pari a quello degli uffici che si trovano allocati nel palazzo di giustizia, dal capo dell'ufficio preposto al servizio dell' edilizia giudiziaria presso il Ministero di grazia e giustizia, nonche' da un rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, da un ingegnere del provveditorato regionale per le opere pubbliche per il Lazio, designato dal Ministro dei lavori pubblici, e da un funzionario di cancelleria o di segreteria giudiziaria, designato, di concerto, dai capi degli uffici giudiziari. I magistrati sono designati dai rispettivi capi degli uffici giudiziari. )) La commissione e' presieduta dal presidente della Corte di cassazione o dal magistrato da lui delegato; l'ufficio di segreteria e' disimpegnato dal funzionario di cancelleria o di segreteria. I magistrati ed il funzionario di cancelleria o segretaria restano in carica per due anni e non possono essere confermati che pel biennio successivo. Nelle deliberazioni a parita' di voti prevale quello del presidente".