IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il regio decreto 26 marzo 1911, n. 435,  con  il  quale  sono
state  stabilite  norme  per la conservazione e l'amministrazione del
palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour;
  Considerata la necessita' di apportare modifiche alla  disposizione
contenuta  nel  secondo  comma dell'art. 2 del citato regolamento per
quanto attiene alla presidenza  della  commissione  cui  e'  devoluta
l'amministrazione  e  manutenzione  di  detto edificio, in maniera da
renderla  automaticamente  corrispondente  alla  reale  utilizzazione
dell'immobile medesimo;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1992;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992;
  Sulla  proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il secondo comma dell'art. 2 del regio decreto 26 marzo 1911, n.
435, e' sostituito dal seguente:
  "La  commissione  e'  presieduta  dal  presidente  della  Corte  di
cassazione  o dal magistrato da lui delegato; l'ufficio di segreteria
e' disimpegnato dal funzionario di cancelleria o di segreteria.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 7 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MARTELLI,   Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
                                  PRANDINI,   Ministro   dei   lavori
                                  pubblici
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1992
 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 7
          AVVERTENZA:                            (1)
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Per il testo vigente dell'art. 2 del R.D. n. 435/1911
          si veda in nota all'art. 1.
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             (( -  Il testo dell'art. 2  del  R.D.  n. 435/1911, come
          modificato dall' art. 1 del  D.P.R. 11 agosto 1991, n. 291,
          e dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 2. - La commissione  e' composta  da  un numero di
          magistrati  pari  a  quello  degli  uffici  che  si trovano
          allocati  nel  palazzo  di giustizia, dal capo dell'ufficio
          preposto  al  servizio  dell' edilizia  giudiziaria  presso
          il   Ministero   di  grazia  e  giustizia,  nonche'  da  un
          rappresentante  del  consiglio dell'ordine degli avvocati e
          procuratori  di  Roma,  da  un ingegnere del provveditorato
          regionale  per  le  opere pubbliche per il Lazio, designato
          dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,  e  da un funzionario
          di cancelleria  o  di  segreteria  giudiziaria,  designato,
          di  concerto,  dai  capi  degli  uffici  giudiziari.
          I  magistrati  sono  designati  dai  rispettivi  capi degli
          uffici  giudiziari. ))
             La commissione e' presieduta dal presidente della  Corte
          di  cassazione  o dal magistrato da lui delegato; l'ufficio
          di  segreteria   e'   disimpegnato   dal   funzionario   di
          cancelleria o di segreteria.
             I   magistrati   ed  il  funzionario  di  cancelleria  o
          segretaria restano in carica per due  anni  e  non  possono
          essere confermati che pel biennio successivo.
             Nelle deliberazioni a parita' di voti prevale quello del
          presidente".